(massima n. 1)
Le Autoritā italiane possono esercitare poteri coercitivi personali e reali nei confronti di chiunque si trova a bordo di nave non riconducibile ad alcuno Stato, anche quando l'imbarcazione č stata controllata esclusivamente in alto mare in acque internazionali, se il soggetto ha violato le leggi della Repubblica ed č assoggettato alla sua giurisdizione in base all'ordinamento interno e in conformitā delle convenzioni internazionali. (Fattispecie relativa al sequestro di una nave e all'arresto in flagranza del suo equipaggio in procedimento per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). (Conf. sentt. nn. 36053, 36054, n. 36055, e 36056/2014 non massimate). (Rigetta, Trib. lib. Catania, 07/10/2013)