(massima n. 1)
Qualora, con l'impugnazione per nullitą, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardivitą del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all'art 221 cod. proc. civ. (Rigetta, App. Firenze, 25/01/2007).