(massima n. 1)
In tema di lodo arbitrale rituale che abbia statuito su materia non devolubile in arbitrato si pone un caso di competenza e non di giurisdizione. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 819 ter comma 2 c.p.c, come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n.223 del 2013,il giudizio può proseguire davanti al giudice competente attraverso la "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/11/2019).