(massima n. 1)
In tema di imposta di successione, l'osservanza delle forme e dei termini per la redazione dell'inventario prescritto dall'art. 9, comma secondo, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non risponde alla finalitā di limitare la responsabilitā patrimoniale degli eredi per i debiti del "de cuius", ma a quella di fissare un sistema probatorio per la ricostruzione della consistenza dell'ereditā devoluta: avuto riguardo a tale esigenza, nonché all'espresso richiamo degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. da parte della norma in esame, l'inventario, per poter vincere la presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia nell'attivo ereditario, dev'essere quindi valido sostanzialmente e formalmente, e cioč dev'essere completo (ossia comprendere realmente tutti i beni facenti parte dell'attivo relitto), nonchč redatto secondo il regime formale dettato in via generale per tutti gli inventari, ed in particolare per quelli del corrispondente tipo, onde quello afferente all'accettazione beneficiata dell'ereditā dev'essere stato preceduto dall'adempimento della preventiva sigillazione, quando questa sia prescritta a pena d'invaliditā dell'inventario. (Cassa e decide nel merito,Comm.Trib.Reg.Firenze,15 Febbraio 2000).