(massima n. 1)
In tema d'imposta di successione, la presunzione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, trovando fondamento nella facile occultabilità di denaro contante, gioielli e mobilia, normalmente presenti nel patrimonio di ogni individuo, in tanto può essere superata dall'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ., in quanto quest'ultimo rappresenti, per quanto possibile, la situazione reale esistente al momento dell'apertura della successione, e quindi costituisca il momento conclusivo di un procedimento volto a garantire innanzitutto che la consistenza del patrimonio del "de cuius" non subisca alterazioni; a tal fine, non è pertanto sufficiente che l'inventario sia stato redatto da un notaio o da un cancelliere, cioè da un pubblico ufficiale abilitato ad attribuire certezza in ordine ai beni rinvenuti ed attendibilità alla loro valutazione, ma occorre anche l'osservanza del procedimento descritto negli artt. 752 - 777 cod. proc. civ., il quale garantisce, attraverso l'apposizione dei sigilli, che i beni inventariati esauriscano quelli posseduti dal "de cuius". (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 13 Maggio 1999).