(massima n. 1)
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni. È, infatti, palesemente contraddittoria la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, stante l'incompatibilità logica tra le premesse - nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice, la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei diritti della personalità e la violazione del diritto di difesa - e le conclusioni, nelle quali si invoca, invece, una pronuncia modificativa della competenza a favore dell'Autorità amministrativa. Ed è comunque errata l'interpretazione della normativa denunciata presupposta dal giudice "a quo" - secondo la quale nel procedimento in esame, assimilabile ad una attività di natura amministrativa, resterebbe esclusa ogni preventiva valutazione in ordine al "fumus boni iuris" o al "periculum in mora" e non sarebbe prevista alcuna cautela per il rispetto dei diritti della personalità dei soggetti che devono subire la sigillazione - poiché, viceversa, l'istituto in esame non differisce da altri procedimenti di volontaria giurisdizione, con finalità "lato sensu" cautelari.