(massima n. 1)
Non essendo configurabile un intervento necessario o un parere obbligatorio del Pubblico Ministero nel procedimento, che si svolge nei modi di cui agli artt. 737 c.c. e ss., conseguente al ricorso dello straniero, titolare di permesso di soggiorno, avverso il provvedimento della Pubblica Amministrazione di diniego al nulla osta al ricongiungimento familiare (artt. 29 e 30, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e succ. modif.), ed essendo del pari da escludere che l'impugnativa "de qua" riguardi lo stato e la capacitą delle persone, deve negarsi al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto reso, in sede di reclamo, dalla Corte d'Appello.