(massima n. 1)
In tema di controversie tra le societā erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non č soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2015).