(massima n. 1)
Anche nell'ipotesi di esecuzione coattiva di rilascio di immobile diverso da quello regolato dagli artt. 605 e ss. cod. proc. civ., la parte esecutante, che assume la custodia dei beni mobili che l'esecutato rifiuti di asportare, diviene depositario delle anzidette cose mobili e della loro custodia risponde, nei confronti del proprietario, con la diligenza media di cui al primo comma dell'art. 1768 cod. civ.. (Fattispecie relativa ad un procedimento coattivo di sgombero disposto da un Comune in via amministrativa). (Cassa con rinvio, Trib. Castellammare Di Stabia, 24/01/2005).