(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata presso terzi, la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. non può essere negativa, argomentando dalla pretesa incompatibilità della procedura con la domanda ex art. 511 c.p.c., con la quale il creditore procedente si sia sostituito al debitore esecutato nel suo credito verso il terzo, ricorrendo un'ipotesi di cumulo ex art. 483 c.p.c. di procedure tra loro compatibili, avendo ad oggetto il medesimo credito ma, nell'un caso, pignorato direttamente, a mani del "debitor debitoris", e, nell'altro, aggredito esecutivamente mediante istanza di sostituzione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/01/2015).