(massima n. 1)
Analogamente a quanto previsto dall'art. 42 R.D. 21 giugno 1942 n. 629 (legge sul marchio), in base al quale si presume che nell'arco di tre anni di mancata utilizzazione del marchio la sua funzione distintiva si sia a tal punto stemperata da non giustificarne ulteriormente la tutela, l'inattivitą di una societą per un certo arco di tempo (nella specie, cinque anni) fa presumere che la denominazione sociale e la ditta che costituiscono segni distintivi, come tale destinati a suscitare, in chi le percepisce, associazioni di significato che sono legate all'uso costante di quel segno nella sua funzione individuante, e che vengono necessariamente meno ove il segno stesso cessa, per un certo arco di tempo, di essere adoperato abbiano perso la funzione distintiva che era loro propria.