(massima n. 1)
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 5, paragrafi 1, lett. c), e 4 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.), i rimettenti sottopongono allo scrutinio di costituzionalità esclusivamente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria a soddisfare le esigenze cautelari tipizzate dall'art. 274 cod. proc. pen., mentre resta fuori del devoluto la presunzione relativa di sussistenza delle suddette esigenze parimenti contemplata dall'impugnata disposizione: dandosi per scontata questa sussistenza, ciò che rileva, secondo i rimettenti, e determina l'illegittimità costituzionale è la lesione del principio del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato.