(massima n. 1)
La clausola 2.1 dell'accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell'allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, Direttiva n. 96/34/CE, concernente l'accordo quadro concluso dall'Unice, dal Ceep e dalla Ces, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, Direttiva n. 97/75/CE, non può essere interpretata nel senso che conferisce al figlio un diritto individuale al congedo parentale.