(massima n. 1)
L'articolo 14, n. 1, del Regolamento n. 384/96, del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunitą europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, in caso di errore nella classificazione doganale di merci importate nel territorio doganale dell'Unione, preveda l'imposizione di un'ammenda di un importo equivalente all'insieme dei dazi antidumping applicabili, sempreché l'importo di quest'ultima sia fissato in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che conferiscano alla sanzione un carattere di effettivitą, di proporzionalitą e di capacitą dissuasiva, ove la relativa valutazione spetta al giudice del rinvio.