(massima n. 1)
La disciplina del combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161 c.p. in base alla quale l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA comportava,all'epoca dei fatti, il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale č idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, § 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione pił lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale č tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, § 1 e 2, TFUE, disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, § 1 e 2, TFUE.