(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento di competenza contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia affermato o negato la propria competenza, posto che, stante la particolare natura e struttura del processo di esecuzione, va esclusa l'applicabilità nel medesimo, in via generale, delle impugnazioni previste per il processo di cognizione, sicché gli eventuali vizi possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, potendosi considerare l'errore sulla competenza come rientrante nel concetto di "irregolarità" di cui all'art. 617 c.p.c. (Regola competenza).