(massima n. 1)
Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano pił creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della "par condicio creditorum" e la necessitą di evitare una irragionevole disparitą di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutivitą del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/04/2017).