(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 441 c.p.c., del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza, non comporta alcuna nullitą, sempreché detto deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo citato e senza pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che aveva escluso la configurabilitą di una lesione del diritto di difesa in quanto il Pretore aveva differito l'udienza di discussione proprio allo scopo di consentire alle parti di esaminare la relazione peritale depositata in ritardo e dedurre in merito).