(massima n. 1)
Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilitą della regola dell'art. 440 c.p.c. (sull'inappellabilitą e la conseguente ricorribilitą per Cassazione - delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto non soltanto della somma capitale indicata nella domanda giudiziale, ma anche della misura degli accessori maturati alla data della sua proposizione.