(massima n. 1)
Allorquando il valore di una controversia in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, tenuto conto della misura degli accessori maturati dalla data della domanda giudiziale, sia inferiore a 25,82 euro, la sentenza non č appellabile ma ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 440 c.p.c..