(massima n. 1)
Nelle cause locatizie, alle quali si applica il rito del lavoro per espressa previsione legislativa (art. 447 bis cod. proc. civ.), l'appello si propone con ricorso e, se è formulato con citazione, è inammissibile per inosservanza della forma prescritta; l'inammissibilità è, peraltro, evitata e rimane soltanto un problema di mutamento del rito che può avvenire in corso di giudizio nel caso in cui la citazione sia depositata in cancelleria entro il termine per la proposizione dell'appello, essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge; l'eventuale trattazione della causa in appello con rito ordinario invece che con rito speciale determina una semplice irregolarità che assume rilievo ai fini dell'impugnazione esclusivamente se abbia arrecato alla parte un pregiudizio processuale incidente sulla competenza, sul regime delle prove o sui diritti di difesa. (Rigetta, App. Roma, 26 Febbraio 2002).