(massima n. 1)
In tema di passaggio dal rito ordinario al rito speciale nelle cause di lavoro, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., la mancata assegnazione alle parti di un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti vizia il procedimento, fino a poter determinare la nullitą della sentenza, qualora la suddetta omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che, statuita l'inammissibilitą dei mezzi di prova dedotti in appello, ha escluso qualsivoglia pregiudizio alle garanzie difensive). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/01/2011).