(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 18 del regio decreto legge 1 luglio 1926 n. 2290 ("Ordinamento dei magazzini generali"), convertito dalla legge 9 giugno 1927 n. 1158, il quale, stabilendo che le "controversie" insorte tra gli esercenti i magazzini generali ed i depositanti, in ordine all'applicazione delle tariffe, "saranno risolte dal competente Consiglio provinciale dell'economia" (ora Camera di commercio), senza consentire alle parti di optare per la risoluzione in via giudiziaria delle controversie medesime, prevede una forma di arbitrato obbligatorio e, in quanto tale, costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione, secondo il costante insegnamento della Corte (vedi, tra le altre, le sentenze n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, n. 49 del 1994, n. 206 del 1994, n. 232 del 1994, n. 54 del 1996 e n. 152 del 1996).