(massima n. 1)
Come la Corte ha gią pił volte affermato e nella specie va ribadito, l'arbitrato č costituzionalmente legittimo solo nell'ipotesi in cui la fonte dell'obbligatorietą sia conseguente alla concorde volontą delle parti di vincolarsi a derogare al fondamentale principio della statualitą della giurisdizione. Conseguentemente va dichiarata l'illegittimitą costituzionale dell'art. 26, comma settimo, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui dispone che, in caso di mancato accordo tra il Comune ed il concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute, nei contratti in corso, la revisione č demandata alla commissione arbitrale di cui al R.D.L. 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.