(massima n. 1)
Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilitą, indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'invio telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione. (Dichiara improcedibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 22/01/2018).