(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei conti, con il quale si deduce l'omessa pronuncia su alcune censure veicolate con l'atto di appello, può integrare motivo inerente alla giurisdizione solo se l'omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità delle questioni prospettate con i motivi di gravame alle attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile, e non quando si prospetti come "error in procedendo". (Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 20/04/2020).