(massima n. 1)
Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo che, chiamato a vagliare la legittimitą di una deliberazione con cui il C.S.M. aveva conferito un incarico direttivo, l'abbia annullata affermando l'irrazionalitą della scelta del Consiglio che, nel formulare il giudizio attitudinale comparativo tra i candidati, abbia inteso interpretare la propria circolare del 28 luglio 2015 (T.U. sulla dirigenza giudiziaria) nel senso della equiparazione tra le funzioni direttive e quelle semidirettive. (Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 11/05/2021).