(massima n. 1)
E' inammissibile il giudizio di ottemperanza relativo a giudicato amministrativo nei confronti di uno Stato estero, dovendosi interpretare il riferimento contenuto nell'art. 112 c.p.a. alla "pubblica amministrazione" nel senso di pubblica amministrazione nazionale, atteso che i richiami al "potere pubblico" nella disciplina del codice vanno intesi come relativi all'autoritą amministrativa italiana, avuto anche riguardo alle disposizioni costituzionali in materia di giustizia amministrativa nonché ai principi di diritto internazionale di sovranitą e territorialitą quanto al rapporto fra gli Stati. (Fattispecie relativa ad impugnazione, per superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, di pronuncia del Consiglio di Stato d'inammissibilitą del giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato). (Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/10/2019).