(massima n. 1)
In tema di sindacato di legittimitā avverso le decisioni dei giudici speciali, č inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111, comma 8, Cost. con cui si denunci l'inosservanza, ad opera del giudice amministrativo, dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui esclude che detto giudice possa conoscere della legittimitā degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, trattandosi di norma che disciplina l'ambito della cognizione del giudice amministrativo rispetto alle controversie rientranti nella sua giurisdizione la cui violazione non si traduce pertanto in un eccesso di potere giurisdizionale, configurandosi piuttosto come "error in procedendo". (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/08/2017).