(massima n. 1)
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, č tenuta, ai fini dell'astratta idoneitą del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilitą - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/10/2018).