(massima n. 1)
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioč, proveniente dalla parte contro cui č stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilitą, nel termine ordinario di impugnazione. (Sospende esecutorietą, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016).