(massima n. 1)
L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza; ne consegue che, avuto riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd. lungo, applicabile in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2015).