(massima n. 1)
La norma dell'art 292 cod. proc. civ., per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio, ed č dettata nell'esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto, costituendosi in giudizio, potrā far valere la inosservanza della citata norma, né č possibile ipotizzare alcuna sua accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova, essendo l'ampliamento del "thema decidendum" comunque escluso dal regime delle preclusioni operante anche nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, in cui i motivi di opposizione costituiscono l'unica ed esclusiva "causa petendi" della domanda coinvolgente la pretesa sanzionatoria della P.A. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/05/2014).