(massima n. 1)
L'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte gią costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 22/10/2008).