(massima n. 1)
In tema di giudizio di legittimitā, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione giā parte in causa, cioč alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - č invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattivitā del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualitā della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invaliditā, tuttavia, integra una nullitā, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non giā avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata. (Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 30/01/2018).