(massima n. 1)
In sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede č ammissibile, in quanto coerente con i principi di celeritā e ragionevole durata che informano il giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'omologa ex art. 445 bis c.p.c. avesse fatto automaticamente seguire alla correzione della data di decorrenza dell'assegno di invaliditā in senso sfavorevole all'assistito quella sul "decisum" in tema di spese, le quali, poste a carico dell'Istituto previdenziale nel decreto di omologa, erano poi state, in sede di procedura di correzione, compensate). (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 16/11/2018).