(massima n. 1)
La sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il tribunale è tenuto a pronunciare d'ufficio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, ed alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni, costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perchè è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia per l'effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di divorzio. Pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dell'art. 8, della legge n. 74 del 1987), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. (Rigetta, App. Roma, 11/07/2007).