(massima n. 2)
Nel contratto di somministrazione mentre il somministrante è obbligato ad eseguire diverse e autonome prestazioni, anche se tra loro connesse la cui entità, quando non sia determinata, deve intendersi pattuita in misura corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, l'avente diritto alla somministrazione è, invece, tenuto al pagamento del prezzo, la cui determinazione è rimessa alla piena autonomia delle parti, sia per la misura che, in caso di prestazioni periodiche, può essere indeterminata (sicché deve procedersi alla sua determinazione, a norma dell'art. 1474 c.c., con riferimento al tempo e al luogo delle singole prestazioni ex art. 1561 c.c.), sia per le modalità di pagamento. A favore della parte avente diritto alla somministrazione può essere inoltre inserita nel contratto la clausola di esclusiva, di cui all'art. 1568 c.c., con l'obbligo per la stessa di promuovere nella zona assegnatale, la vendita delle cose di cui abbia l'esclusiva medesima.