(massima n. 1)
In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 104 disp.att.c.p.c. - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova predisposta, non per ragioni di ordine pubblico, ma nell'interesse delle parti - va interpretata in coordinazione sistematica con l'art. 250 c.p.c. (che dispone l'intimazione di comparire ai testimoni da parte dell'Ufficiale giudiziario) e deve essere intesa nel senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della prova (ed in caso di concomitante difetto di comparizione spontanea degli stessi, la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si verifichi) in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattivitą (o l'assenza), che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.