(massima n. 1)
In tema di deposizione testimoniale, l'eccezione di incapacitą a deporre, sollevata - nel rispetto della previsione di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. - all'esito dell'escussione del testimone, deve intendersi come idonea proposizione di un'eccezione di nullitą della prova assunta. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/01/2018).