(massima n. 1)
L'obbligatorietą dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa. (Nella specie la S.C. ha respinto la censura mossa dalla parte privata alla decisione della corte d'appello, per avere disatteso l'eccezione di nullitą della sentenza di primo grado, derivante dalla comunicazione degli atti al pubblico ministero solo all'udienza di precisazione delle conclusioni). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2018).