(massima n. 1)
Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessitą di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticitą di tali documenti, l'onere di provarne la genuinitą grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento, da parte di una compagnia assicuratrice, della sottoscrizione apposta da un suo agente assicurativo su una polizza, contenente la quietanza di pagamento del premio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la detta compagnia, nonostante fosse soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, dovesse proporre querela di falso per contestare la veridicitą della firma). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/11/2017).