(massima n. 1)
In tema di marchi, per verificare se l'uso di un nome geografico possa ritenersi o meno indebito deve farsi riferimento non alla tutela riservata dalla legge ai diritti della personalitą (art. 7 c.c.), bensģ alla disciplina specifica che la legge riserva a tali «segni distintivi» nell'ambito del diritto commerciale, ossia quella dell'art. 21 della legge n. 929 del 1942 (la S.C. ha cosģ confermato la sentenza che, nella controversia instaurata dal Comune di Capri contro una casa produttrice di sigarette, aveva escluso che l'utilizzo del marchio «Capri» potesse ledere la fama, il credito o il decoro della municipalitą dell'isola).