Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26304 del 18 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l'espletamento di tutte le attività dell'ausiliario senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata "ex ante" ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente. (Nella specie, la S.C. - rilevando che tutte le operazioni erano state espletate dal consulente tecnico d'ufficio in assoluta solitudine, senza che alle parti fosse stata data la possibilità di presenziare neppure all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle ulteriori attività - ha cassato la decisione di merito che, in ragione della possibilità di un controllo successivo sull'elaborato peritale, aveva respinto l'eccezione di nullità reiterata con l'appello). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/11/2018).

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