(massima n. 1)
Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente, in considerazione del carattere camerale e sommario del relativo procedimento, può essere garantito non solo, ai sensi dell'art. 15 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), mediante l'audizione del debitore da parte dal tribunale o del giudice relatore, ma anche mediante l'attribuzione della facoltà di presentare scritti difensivi e documenti; pertanto, nel caso in cui il tribunale abbia disposto la convocazione dell'imprenditore innanzi al giudice designato per l'istruttoria prefallimentare, non sussiste, all'esito di quest'ultima e tenuto conto delle esigenze di speditezza e dalla natura inquisitoria del predetto procedimento, alcun obbligo a carico del predetto giudice di fissare una precisa ulteriore adunanza avanti al tribunale in camera di consiglio cui rimettere la decisione, non essendo nemmeno prevista una scansione formale precisa,come nel processo ordinario, tra fase istruttoria e fase decisoria. (Applicando tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il fallito aveva censurato la decisione del giudice delegato all'istruttoria che aveva "riservato la decisione al collegio" per un'udienza diversa da quella, anteriore, in cui il tribunale aveva poi deliberato la dichiarazione di fallimento, negando che tale provvedimento equivalesse ad una anticipazione o rinvio dell'udienza). (Rigetta, App. L'Aquila, 19 dicembre 2003).