(massima n. 1)
La norma contenuta nell'art. 177 cod. proc. civ., secondo la quale le ordinanze "latu sensu" istruttorie e quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha emesse, salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma, č applicabile anche al giudizio di cassazione, unitamente al principio secondo cui tali ordinanze comunque motivate non possono pregiudicare la decisione della causa. Ne consegue che l'ordinanza interlocutoria con la quale la Corte di Cassazione abbia ritenuto che non ricorressero i presupposti per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. non impedisce la successiva declaratoria d'inammissibilitą del ricorso per gli stessi motivi che avevano indotto la trattazione camerale, potendo la scelta della pubblica udienza essere giustificata da altre condizioni, quali la produzione di memorie, che, per la loro complessitą, siano incompatibili la trattazione abbreviata. (Rigetta, App. Milano, 10/10/2006).