(massima n. 1)
In materia di protezione internazionale, non č affetto da nullitą il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché l'art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attivitą ai giudici onorari, compresa l'assunzione di testimoni, mentre l'art. 11 del medesimo d.lgs. esclude l'assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008. (Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 14/01/2019).