(massima n. 2)
Il diritto all'indennitą per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica nel patrimonio del proprietario attore in rivendicazione; ne consegue che il giudicato formatosi sulla demolizione delle opere realizzate dal possessore si riverbera sulla spettanza dell'indennizzo, in considerazione della precarietą dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato.