(massima n. 1)
In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 c.c., č subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome č stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilitā di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia giā verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilitā deve essere accertata in concreto.