(massima n. 1)
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, occorre aver riguardo, non già alla forma adottata, ma al suo contenuto (cosiddetto "principio di prevalenza della sostanza sulla forma"). Pertanto, siccome il provvedimento - impropriamente qualificato ordinanza - con cui il giudice monocratico affermi (decidendo la relativa questione senza definire il giudizio) la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 c.p.c., secondo comma, numero 4, deve ritenersi preclusa, in mancanza di riserva di impugnazione (la cui omissione determina il passaggio in giudicato della relativa decisione), la riproposizione della questione di giurisdizione attraverso l'impugnazione della sentenza definitiva, non rilevando che, con quest'ultima, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione. (Nella specie il Giudice di pace, in un giudizio secondo equità, dopo essersi riservato di decidere sulle contrapposte tesi delle parti in tema di giurisdizione, sciolse la riserva decidendo, con provvedimento definito ordinanza, su tale questione, e rinviò quindi il procedimento ad un'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni).